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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

 

1. PREMESSA - “L’Agenzia “Sardegna Mania” opera in qualità di venditore di pacchetti
turistici e di singoli servizi, sia organizzati da operatori terzi, nonché in proprio, come
organizzatore di viaggi e vacanze, realizzati nell’ambito della propria programmazione o su
richieste dei singoli viaggiatori, in quanto autorizzata a svolgere l’attività di vendita e di
organizzazione di pacchetti e servizi turistici.

2. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO - I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le
vacanze, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito
indicati, offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore, ovvero
estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b)
alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscano parte
significativa del “pacchetto turistico”. La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad
oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, sarà disciplinato dalla
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il
23.4.1970 in quanto applicabile.

3. PRENOTAZIONI - Le prenotazioni si ricevono presso l’Organizzatore (Sardegna Mania),
fino ad esaurimento delle disponibilità. L’accettazione delle prenotazi
oni si intende
perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui
l’Organizzatore invierà relativa conferma.

4. PAGAMENTI - Salvo differenti accordi tra le parti, all’atto della prenotazione il cliente è
tenuto a versare il 30% della quota di partecipazione quale caparra confirmatoria. Il saldo
dovrà pervenire entro e non oltre i trenta giorni di calendario precedenti la data di partenza.
Per le prenotazioni effettuate nei trenta giorni precedenti la data di partenza, all’atto
dell’iscrizione dovrà essere versato all’Organizzatore l’intero ammontare delle quote di
partecipazione. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce
clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’Organizzatore, la risoluzione di
diritto, con conseguente applicazione delle penali come previsto sui documenti di prenotazione
e/o nelle comunicazioni relative all’offerta dei servizi o come esplicitato al seguente punto 6,
nonché l’applicazione delle spese e dei costi sostenuti per la gestione della pratica.

5. MODIFICA/ANNULLAMENTO PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA -
Qualora prima della partenza l’Organizzatore, abbia necessità di modificare in modo
significativo uno o più elementi essenziali del contratto, quale il prezzo stabilito nel contratto,
ne dà immediato avviso in forma scritta alla controparte, indicando il tipo di modifica e la
variazione del prezzo che ne consegue. A tali fini si considera significativa una modifica del
prezzo superiore al 10% del medesimo. Ove non accetti la proposta di modifica di cui sopra,
l’acquirente potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di
godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo, comunicando per iscritto la propria
decisione entro due giorni lavorativi da quando è venuto a conoscenza della modifica.
L’Organizzatore può annullare il contratto quando non sia stato raggiunto il numero minimo di
partecipanti entro 20 giorni prima della data in cui il viaggio o il soggiorno doveva avere inizio

6. RECESSI E PENALI - L’Acquirente può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle
seguenti ipotesi: – aumento del prezzo del contratto in misura eccedente il 10%; – modifica in
maniera significativa di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come
fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico o del servizio previsto in contratto
complessivamente considerato e proposto dall’Organizzatore, successivamente alla
conclusione del contratto stesso, ma precedentemente alla partenza e non accettata
dall’Agenzia. Nei casi di cui sopra, l’Agenzia ha alternativamente diritto: – ad usufruire di un
pacchetto turistico o servizio alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione
dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico o servizio abbia valore inferiore
al primo; – alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. L’Acquirente dovrà dare
comunicazione della propria decisione (accettazione della modifica o recesso) entro e non oltre
due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In
difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata da
l’Organizzatore si intende accettata. All’Acquirente che receda dal contratto prima della
partenza, per motivazioni al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati
il costo di gestione della pratica e la penale, calcolata sull’ammontare complessivo dei servizi
prenotati e variabile in ragione dei giorni di preavviso, nella seguente misura :
• 10% del prezzo dalla conferma sino a 30 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi;
• 30% del prezzo da 29 a 21 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi;
• 50% del prezzo da 20 a 11 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi;
• 80% del prezzo da 10 a 3 giorni lavorativi prima dell’inizio del servizi.
Nessun rimborso è previsto per recesso comunicato successivamente a tale ultimo termine.
N.B. Tali condizioni si intendono valide per ogni pratica prenotata, salvo esplicita deroga, le
stesse si intendono quindi sempre e comunque subordinate alle eventuali, specifiche,
condizioni di recesso, comunicate dall’Organizzatore, in qualunque fase della trattativa o della
definizione della pratica.

7. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA - L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi
nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio
dell’acquirente, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le
prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari
a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione
predisposta dall’Organizzatore, venga rifiutata dall’acquirente per seri e giustificati motivi,
l’Organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo un mezzo di trasporto equivalente a
quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente
pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e dei posti e lo rimborserà nella misura
della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al
momento del rientro anticipato.

8. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI - I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto
individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti

 di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.

Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed

a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite

loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative

relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che
l’Organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.

Il consumatore tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi

in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi

responsabili del danno ed è responsabile verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto

di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’Organizzatore, all’atto

della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi

specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

9. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA - La classificazione ufficiale delle strutture
alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato e
fornite dal fornitore del servizio. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle
competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce,
l’Organizzatore si riserva la facoltà di fornire la propria descrizione della struttura ricettiva, da
permettere la valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

10. REGIME DI RESPONSABILITÀ - L’Organizzatore risponde unicamente dei danni arrecati
al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da
terzi fornitori dei servizi, a meno che si provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore
(ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei
servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto,
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non
poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

11. LIMITI DEL RISARCIMENTO - Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni
caso essere superiore ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali in riferimento alle
prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, ed in particolare nei
limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12/10/1929 sul trasporto aereo internazionale,
resa esecutiva con L. 841 del 19/05/1932, dalla convenzione di Berna del 25/02/1961 sul
trasporto ferroviario, resa esecutiva con L. 806 del 02/03/1963, e dalla convenzione di
Bruxelles del 23/04/1970 (CCV), resa esecutiva con L. 1084 del 27/12/1977, per ogni ipotesi di
responsabilità dell’Organizzatore.

12. OBBLIGO DI ASSISTENZA - L’Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza
al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento
agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. Non è responsabile nei
confronti del consumatore per l’inadempimento da parte dell’intermediario degli obblighi a
carico di quest’ultimo. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive
responsabilità (artt. 10 e 11), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è
imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o
inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

13. RECLAMI E DENUNCE - Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere
contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale
o l’accompagnatore vi pongano tempestivo rimedio. Il consumatore dovrà inoltre sporgere
successivamente reclamo mediante l’invio di raccomandata, con avviso di ricevimento,
all’Organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro
presso la località di partenza. Non saranno ricevibili reclami al di fuori di tale procedura.

14. ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO E DI ANNULLAMENTO - I contratti di
pacchetti turistici sono assistiti da polizze assicurative o Fondi di Garanzia a tutela dei
viaggiatori che, nel caso di insolvenza o fallimento dell’Organizzatore o del venditore,
garantiscono il rimborso del prezzo pagato per l’acquisto del pacchetto o del servizio, ed il
rientro immediato del viaggiatore ove il pacchetto includa il trasporto. L’agenzia Sardegna
Mania è dotata di propria polizza TO e Assicurazione Medico/Bagaglio, è comunque possibile,
ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’Organizzatore

o del venditore speciali polizze assicurative, contro le spese derivanti
dall’annullamento del pacchetto, qualora il cliente ne ravvisasse la necessità.

15. SOSTITUZIONI DEI SERVIZI - L’Organizzatore si riserva la facoltà di variare gli hotel e/o
i vettori e/o le località di soggiorno con altri servizi che abbiano caratteristiche analoghe, per
motivi operativi o per altre eventuali esigenze dandone pronta comunicazione. Nel caso in cui i
servizi alberghieri siano di tipologia e qualità diverse da quelle oggetto del contratto, il
consumatore potrà richiedere rimborso degli eventuali maggiori importi versati. Tale facoltà
non implica “modifica del viaggio”.

16. CLAUSOLA COMPROMISSORIA - Ai sensi di legge, si stabilisce che le controversie
nascenti dall’applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto, siano devolute alla
decisione di un collegio arbitrale, composto da un arbitro per ciascuna delle parti e presieduta
da uno degli arbitri nominato dagli arbitri stessi e deciderà secondo diritto in seguito
all’eventuale tentativo di conciliazione.

ADDENDUM: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI
TURISTICI DISPOSIZIONI NORMATIVE -
Ai contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo
servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non
potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di
pacchetto turistico, sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di
contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate. L’applicazione di dette clausole non
determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto
turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico
(organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del
contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

Comunicazione obbligatoria: La legge punisce i reati concernenti la prostituzione e la
pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

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